Art. 6.

      1. Il comitato operativo del Fondo di cui all'articolo 5, comma 3, è costituito da sette membri, di cui almeno tre appartenenti a personale sanitario in possesso di laurea e un membro scelto tra gli appartenenti agli enti, alle ONLUS e alle associazioni no profit di cui al citato articolo 5 che ne fanno richiesta.
      2. I membri del comitato operativo sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne definisce, altresì, i poteri, le funzioni e i compensi. La durata del mandato dei membri del comitato è di cinque anni.
      3. Per la gestione delle attività istituzionali il Fondo si avvale di una specifica struttura di direzione con proprio personale in organico, strutturata in conformità ai criteri previsti dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e può chiedere la collaborazione di laureati in discipline umanistiche, di medici specialisti, di assistenti sanitari e sociali.
      4. I compiti di vigilanza sulla gestione del Fondo sono esercitati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
      5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia stabilite dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.